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Art. 30 Nullaosta
1 Se la misura di acquisizione è autorizzata, il capo del DDPS decide in merito al nullaosta per l’esecuzione previa consultazione del capo del DFAE e del capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). I casi di particolare importanza possono essere presentati al Consiglio federale. 2 La procedura di consultazione si svolge in forma scritta. |