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Art. 31 Procedura in caso d’urgenza
1 In caso d’urgenza, il direttore del SIC può ordinare l’esecuzione immediata di misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. Ne informa senza indugio il TAF e il capo del DDPS. Quest’ultimo può porre fine con effetto immediato alla misura di acquisizione. 2 Il direttore del SIC sottopone la domanda al presidente della corte competente del TAF entro 24 ore, motivandone l’urgenza. 3 Il presidente della corte competente del TAF comunica la sua decisione al SIC entro tre giorni lavorativi. 4 Se la misura di acquisizione è autorizzata, il capo del DDPS decide in merito al nullaosta per il proseguimento dell’esecuzione, previa consultazione del capo del DFAE e del capo del DFGP. |