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Art. 36 Disposizioni generali
1 Il SIC può acquisire segretamente informazioni riguardanti fatti che avvengono all’estero. 2 Se acquisisce in Svizzera informazioni riguardanti fatti che avvengono all’estero, il SIC è vincolato alle disposizioni della sezione 4; è fatto salvo l’articolo 37 capoverso 2. 3 Il SIC provvede affinché i rischi in occasione dell’acquisizione non siano sproporzionati rispetto al valore atteso delle informazioni e affinché le ingerenze nei diritti fondamentali delle persone interessate rimangano limitate allo stretto necessario. 4 Il SIC documenta all’attenzione degli organi di vigilanza e di controllo l’acquisizione di informazioni riguardanti fatti che avvengono all’estero. 5 Il SIC può memorizzare separatamente dati provenienti da operazioni di acquisizione all’estero comparabili a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione se il volume dei dati, la tutela del segreto o la sicurezza lo esige. 6 Durante il loro impiego all’estero, i collaboratori del SIC sono assicurati contro le malattie e gli infortuni secondo la legge federale del 19 giugno 199222 sull’assicurazione militare. 7 Il SIC provvede alla protezione dei suoi collaboratori impiegati all’estero. |