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Art. 37 Infiltrazione in sistemi e reti informatici
1 Se sistemi e reti informatici ubicati all’estero sono utilizzati per attacchi a infrastrutture critiche in Svizzera, il SIC può infiltrarvisi per perturbare, impedire o rallentare l’accesso alle informazioni. Il Consiglio federale decide in merito all’esecuzione di una simile misura. 2 Il SIC può infiltrarsi in sistemi e reti informatici ubicati all’estero per acquisire informazioni ivi disponibili o trasmesse da tali sistemi e reti riguardanti fatti che avvengono all’estero. Il capo del DDPS decide in merito all’esecuzione di tale misura previa consultazione del capo del DFAE e del capo del DFGP. |