Art. 39 Disposizioni generali
1 Il SIC può incaricare il servizio addetto all’esplorazione di rilevare segnali transfrontalieri provenienti da reti filari per acquisire informazioni riguardanti fatti che avvengono all’estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza (art. 6 cpv. 1 lett. b) e per tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l’articolo 3. 2 Se sia l’emittente che il ricevente si trovano in Svizzera, l’utilizzazione dei segnali rilevati secondo il capoverso 1 non è ammessa. Se non può scartare tali segnali già in occasione del rilevamento, il servizio addetto all’esplorazione distrugge i dati acquisiti non appena riconosce che provengono da detti segnali. 3 Il servizio addetto all’esplorazione può trasmettere al SIC i dati provenienti dai segnali rilevati soltanto se il loro contenuto corrisponde alle chiavi di ricerca definite per l’adempimento del mandato. Le chiavi di ricerca devono essere definite in modo tale che la loro applicazione determini per quanto possibile ingerenze minime nella sfera privata delle persone. Non è ammesso utilizzare come chiavi di ricerca dati riguardanti persone fisiche o giuridiche svizzere. 4 Il Consiglio federale disciplina:
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