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Art. 44 Principi
1 Il SIC e le autorità d’esecuzione cantonali sono autorizzati a trattare dati personali, compresi quelli necessari per valutare il grado di pericolosità di una persona, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di dati personali degni di particolare protezione.23 2 Il SIC può continuare a trattare informazioni che si rivelano essere disinformazione o false informazioni, se ciò è necessario per la valutazione della situazione o di una fonte. Contrassegna i dati in questione come inesatti. 3 Il SIC può riversare i medesimi dati in più sistemi d’informazione. Si applicano le disposizioni specifiche di ogni sistema d’informazione. 4 Il SIC può correlare i dati all’interno di un sistema d’informazione e analizzarli in modo automatizzato. 23 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 2 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |