|
|
|
Art. 45 Controllo della qualità
1 Il SIC valuta la rilevanza e l’esattezza dei dati personali prima di registrarli in un sistema d’informazione. Valuta nel loro insieme le informazioni che contengono più dati personali prima di registrarle nel sistema di ordinamento. 2 Il SIC registra unicamente i dati necessari per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 6, tenendo conto dell’articolo 5 capoversi 5–8. 3 Il SIC distrugge i dati che non è lecito registrare in alcun sistema d’informazione oppure li rinvia al mittente per ulteriori accertamenti o per il trattamento di competenza di quest’ultimo. 4 Il SIC verifica periodicamente in tutti i sistemi d’informazione se gli insiemi di dati personali registrati sono ancora necessari per l’adempimento dei suoi compiti. Cancella gli insiemi di dati non più necessari. I dati inesatti sono immediatamente rettificati o cancellati; è fatto salvo l’articolo 44 capoverso 2. 5 L’organo interno di controllo della qualità del SIC assume i compiti seguenti:
|
