Art. 51 INDEX SIC
1 Il sistema d’informazione INDEX SIC serve: - a.
- ad accertare se il SIC tratta dati relativi a una persona, un’organizzazione, un gruppo, un oggetto o un evento;
- b.
- a registrare i rapporti redatti dalle autorità d’esecuzione cantonali;
- c.
- a trattare i dati provenienti da accertamenti preliminari delle autorità d’esecuzione cantonali.
2 INDEX SIC consente alle autorità che non sono collegate alla rete particolarmente protetta del SIC di accedere ai dati necessari per l’adempimento dei loro compiti legali e di trasmetterli in modo sicuro. 3 INDEX SIC contiene: - a.
- i dati per l’identificazione delle persone, delle organizzazioni, dei gruppi, degli oggetti e degli eventi registrati nei sistemi d’informazione IASA SIC e IASA-GEX SIC;
- b.
- i rapporti redatti dalle autorità d’esecuzione cantonali di propria iniziativa o su mandato del SIC;
- c.
- i dati provenienti da accertamenti preliminari delle autorità d’esecuzione cantonali.
4 Le seguenti persone hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati di INDEX SIC indicati di seguito: - a.
- i collaboratori del SIC incaricati di individuare tempestivamente e sventare minacce contro la Svizzera e la sua popolazione, ai dati di cui al capoverso 3 lettere a e b;
- b.
- i collaboratori delle autorità d’esecuzione cantonali per l’adempimento dei loro compiti secondo la presente legge nonché per il trattamento e la trasmissione al SIC e ad altre autorità d’esecuzione cantonali di dati risultanti da accertamenti preliminari e di rapporti; hanno accesso ai dati di cui al capoverso 3 lettera c unicamente i collaboratori dell’autorità d’esecuzione cantonale che ha eseguito gli accertamenti preliminari e i collaboratori dell’organo di controllo della qualità del SIC;
- c.
- i collaboratori dell’Ufficio federale di polizia, ai dati di cui al capoverso 3 lettera a per l’esecuzione di compiti di polizia di sicurezza, di polizia giudiziaria e di polizia amministrativa, nonché per l’esame di casi di sospetto riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo comunicati da istituti finanziari svizzeri;
- d.25
- i collaboratori dei servizi specializzati competenti per l’esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone secondo l’articolo 31 capoverso 2 della legge del 18 dicembre 202026 sulla sicurezza delle informazioni, ai dati di cui al capoverso 3 lettera a per l’esecuzione di controlli di sicurezza relativi alle persone, per verifiche dell’affidabilità e per la valutazione del potenziale di violenza.
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