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Art. 6 Compiti del SIC
1 Il SIC acquisisce e tratta informazioni al fine di:
2 Il SIC valuta la situazione di minaccia e informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d’esecuzione cantonali in merito a eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste secondo la presente legge. Se necessario, allerta i servizi competenti dello Stato. 3 Garantendo la protezione delle fonti, il SIC informa altri servizi della Confederazione e dei Cantoni sui fatti e riscontri che possono incidere sui compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna o esterna. 4 Il SIC cura le relazioni della Svizzera con servizi esteri in materia di attività informative. 5 Il SIC assicura un servizio di preallerta informativa per la protezione di infrastrutture critiche. 6 Il SIC realizza programmi di informazione e sensibilizzazione in merito alle minacce per la sicurezza interna o esterna. 7 Il SIC protegge i suoi collaboratori, le sue installazioni, le sue fonti e i dati che tratta. 4 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 2 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 232; 2023 650; FF 2017 2563). |
