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Art. 64 Verifica da parte dell’IFPDT
1 Su domanda del richiedente, l’IFPDT effettua la verifica di cui all’articolo 63 capoverso 3. 2 L’IFPDT comunica al richiedente che nessun dato che lo concerne è trattato in modo illecito oppure che sono stati riscontrati errori nel trattamento dei dati o riguardanti il differimento dell’informazione e che ha aperto un’inchiesta ai sensi dell’articolo 49 LPD35.36 3 ...37 4 Se riscontra errori nel trattamento dei dati o riguardanti il differimento dell’informazione, l’IFPDT ordina al SIC di correggere tali errori.38 5 Qualora il richiedente renda verosimile che il differimento dell’informazione gli arrecherebbe un danno rilevante e irreparabile, l’IFPDT può ordinare al SIC di fornire immediatamente, a titolo eccezionale, le informazioni richieste, sempre che ciò non pregiudichi la sicurezza interna o esterna.39 36 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 2 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 37 Abrogato dall’all. 1 n. II 2 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, con effetto dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 38 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 2 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 39 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 2 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |
