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Art. 73 Divieto di determinate attività
1 Il Consiglio federale può vietare a una persona fisica, a un’organizzazione o a un gruppo un’attività che minaccia concretamente la sicurezza interna o esterna e che direttamente o indirettamente serve a propagare, sostenere o favorire in altro modo attività terroristiche o di estremismo violento. 2 Il divieto è pronunciato per cinque anni al massimo. Se allo scadere del termine le condizioni continuano a essere adempiute, il divieto può essere prorogato di volta in volta di cinque anni al massimo. 3 Il dipartimento che ha richiesto il divieto verifica periodicamente se le condizioni sono ancora adempiute. Se non sono più adempiute, propone al Consiglio federale la revoca del divieto. |