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Art. 77 Statuto dell’autorità di vigilanza indipendente
1 L’autorità di vigilanza indipendente esercita la propria funzione in modo indipendente; non è vincolata a istruzioni. Sotto il profilo amministrativo è aggregata al DDPS. 2 L’autorità di vigilanza indipendente dispone di un proprio preventivo. Assume il proprio personale. 3 Si costituisce da sé. Definisce la propria organizzazione e i propri metodi di lavoro in un regolamento interno. 4 I rapporti di lavoro del capo dell’autorità di vigilanza e del personale sonoretti dalla legge del 24 marzo 200051 sul personale federale. Al capo dell’autorità di vigilanza non si applica il sistema di valutazione di cui all’articolo 4 capoverso 3 della legge sul personale federale.52 52 La correzione della Commissione di redazione dell’AF del 12 mar. 2020, pubblicata il 24 mar. 2020, concerne solamente il testo francese (RU 2020 1057). |