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Art. 79 Autorità di controllo indipendente per l’esplorazione radio e dei segnali via cavo
1 Un’autorità di controllo indipendente, interna all’Amministrazione, verifica la legalità dell’esplorazione radio e vigila sull’esecuzione dei mandati di esplorazione dei segnali via cavo che hanno ottenuto l’autorizzazione e il nullaosta. L’autorità di controllo adempie i propri compiti senza essere vincolata a istruzioni. I suoi membri sono nominati dal Consiglio federale. 2 L’autorità di controllo verifica i mandati assegnati al servizio addetto all’esplorazione nonché il trattamento e la trasmissione delle informazioni che quest’ultimo ha registrato. A tal fine i servizi competenti accordano all’autorità di controllo accesso a tutte le informazioni e a tutti gli impianti utili. 3 In base all’esito delle verifiche, l’autorità di controllo può formulare raccomandazioni e proporre al DDPS la sospensione di mandati per l’esplorazione radio e la cancellazione di informazioni. Le raccomandazioni, le proposte e i rapporti dell’autorità di controllo non sono pubblici. 4 Il Consiglio federale disciplina la composizione e l’organizzazione dell’autorità di controllo, le indennità dei suoi membri e l’organizzazione della sua segreteria. La durata del mandato è di quattro anni. |
