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Art. 82 Vigilanza cantonale
1 I collaboratori delle autorità d’esecuzione cantonali incaricate dai Cantoni dell’adempimento di compiti secondo la presente legge sottostanno al diritto cantonale sui rapporti di servizio e alla vigilanza dei loro superiori. 2 Nei Cantoni la funzione di autorità di vigilanza compete agli organi preposti al rispettivo organo esecutivo cantonale. Per rafforzare la vigilanza, questi ultimi possono ricorrere a un organo di controllo separato dall’organo esecutivo cantonale e responsabile nei loro confronti. 3 Per i propri controlli, l’autorità di vigilanza cantonale riceve un elenco dei mandati assegnati dal SIC nonché la lista d’osservazione di cui all’articolo 72. 4 L’autorità di vigilanza cantonale può prendere visione dei dati trattati dal Cantone su mandato della Confederazione. La consultazione può essere negata ove lo richiedano interessi essenziali in materia di sicurezza. 5 Il Consiglio federale disciplina la procedura per prendere visione dei dati. In caso di controversie, è possibile promuovere un’azione davanti al Tribunale federale secondo l’articolo 120 capoverso 1 lettera b della legge del 17 giugno 200555 sul Tribunale federale. 6 Il Consiglio federale disciplina l’assistenza all’autorità di vigilanza cantonale da parte di servizi della Confederazione. |