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Art. 83
1 Le decisioni pronunciate da organi federali in virtù della presente legge sono impugnabili con ricorso al TAF. 2 Il ricorso contro decisioni concernenti l’obbligo speciale d’informazione dei privati nonché il divieto di determinate attività e di organizzazioni non ha effetto sospensivo. 3 Il termine di ricorso contro l’ordine di eseguire una misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione della misura. 4 Le decisioni su ricorso del TAF sono impugnabili con ricorso al Tribunale federale. La procedura è retta dalla legge del 17 giugno 200556 sul Tribunale federale. |