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Art. 10 Cura medica
1L’assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d’infortunio, segnatamente:
2L’assicurato può scegliere liberamente il medico, il dentista, il chiropratico, la farmacia, l’ospedale e la casa di cura.2 3Il Consiglio federale può definire più in dettaglio le prestazioni d’obbligo a carico dell’assicurazione e limitare il rimborso delle spese di cura all’estero. Esso può inoltre fissare le condizioni relative al diritto all’assistenza e alle cure a domicilio.3 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). |