Art. 118 Disposizioni transitorie
1Le prestazioni assicurative per infortuni anteriori all’entrata in vigore della presente legge e per malattie professionali insorte prima di questa data sono effettuate secondo il diritto precedente. 2Tuttavia, per i casi previsti al capoverso 1, sono applicabili agli assicurati dell’INSAI, a partire dalla loro entrata in vigore, le disposizioni in materia di:
3Per la concessione delle rendite per orfani, è considerato figlio dell’assicurato anche il figlio illegittimo, a’ sensi del Codice civile, nel tenore del 10 dicembre 19071, cui l’assicurato defunto era tenuto a versare contributi per il mantenimento in forza di una decisione giudiziaria o di un contratto. 4Le prestazioni assicurative versate per infortuni non professionali avvenuti prima dell’entrata in vigore della modifica della presente legge del 9 ottobre 19982 sono rette dal diritto precedente. Le prestazioni in denaro sono tuttavia versate secondo il nuovo diritto se la pretesa insorge dopo l’entrata in vigore della modifica del 9 ottobre 1998.3 5Se la pretesa è insorta prima dell’entrata in vigore della modifica del 15 dicembre 2000, la rendita d’invalidità è concessa secondo il diritto previgente.4 1 [CS 2 3] |