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Art. 15
1Le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate in base al guadagno assicurato. 2Per il calcolo delle indennità giornaliere è considerato guadagno assicurato l’ultimo salario riscosso prima dell’infortunio; per il calcolo delle rendite, quello riscosso durante l’anno precedente l’infortunio. 3Nel fissare l’importo massimo del guadagno assicurato conformemente all’articolo 18 LPGA1, il Consiglio federale determina i relativi proventi accessori e redditi sostitutivi.2 In tal ambito, esso veglia affinché, di regola, almeno il 92 per cento, ma al massimo il 96 per cento dei lavoratori assicurati siano coperti per il guadagno integrale. Esso emana disposizioni inerenti al guadagno assicurato in circostanze particolari, segnatamente:
1 RS 830.1 |