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Art. 2 Territorialità
1L’assicurazione non è interrotta se il lavoratore esegue all’estero, durante un periodo limitato, un’attività per conto di un datore di lavoro in Svizzera. 2Non sono assicurati i lavoratori mandati in Svizzera per un periodo limitato da un datore di lavoro all’estero. 3Il Consiglio federale può emanare prescrizioni derogatorie, segnatamente per quanto concerne i dipendenti d’imprese di trasporto e delle amministrazioni pubbliche. |