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Art. 23 Indennità unica in capitale
1Se dalla natura dell’infortunio e dal contegno dell’assicurato si può arguire che egli riacquisterà la capacità di guadagno mercé l’assegnazione di un’indennità unica, cessano le prestazioni effettuate fino allora e l’assicurato riceve tale indennità, pari al massimo a tre volte il guadagno annuo assicurato. 2Eccezionalmente può essere erogata un’indennità unica oltre alla rendita ridotta. |