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Art. 30 Diritto dei figli
1I figli dell’assicurato defunto hanno diritto alla rendita per orfani. Se hanno perso uno dei genitori, spetta loro la rendita semplice; hanno diritto alla rendita doppia se ambedue i genitori sono morti, se il genitore superstite muore in seguito o se il rapporto di filiazione esisteva soltanto nei confronti dell’assicurato defunto. 2Il Consiglio federale emana prescrizioni particolareggiate circa il diritto alla rendita degli affiliati e per i casi in cui l’assicurato defunto era tenuto a versare una pensione alimentare. 3Il diritto alla rendita decorre dal mese successivo a quello della morte dell’assicurato o del genitore superstite. Esso si estingue al compimento del 18.mo anno d’età, con la morte dell’orfano o col riscatto della rendita.1 Per i figli che sono ancora a tirocinio o agli studi il diritto alla rendita dura sino alla fine degli stessi, ma al massimo sino al compimento del 25.mo anno d’età. ... .2 1 Nuovo testo della frase giusta il n. II 6 della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 1126; FF 1993 I 921). |