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Art. 34
1Indennità di rincaro sono versate ai beneficiari di rendite d’invalidità e per superstiti. Esse fanno parte integrante della rendita. 2Il Consiglio federale fissa le indennità in base all’indice nazionale dei prezzi al consumo. Le rendite sono adeguate al rincaro nello stesso momento delle rendite dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.1 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 1327; FF 1991 I 181). |