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Art. 50 Compensazione
I crediti in conformità della presente legge e quelli in restituzione di rendite e d’indennità giornaliere dell’AVS/AI, dell’assicurazione militare, dell’assicurazione contro la disoccupazione e dell’assicurazione contro le malattie e di prestazioni complementari all’AVS/AI possono essere compensati con prestazioni esigibili. 1 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). |