Art. 64a Obbligo di diligenza e di fedeltà
1I membri del consiglio dell’INSAI e della direzione svolgono i propri compiti con la massima diligenza e salvaguardano gli interessi dell’INSAI in buona fede. Il consiglio dell’INSAI adotta i necessari provvedimenti organizzativi per salvaguardare gli interessi dell’INSAI e impedire conflitti d’interesse. 2Nell’ambito dell’obbligo di diligenza e di fedeltà tutti i membri degli organi dell’INSAI dichiarano all’organo di nomina le loro relazioni d’interesse. 3Durante la loro permanenza nel consiglio dell’INSAI comunicano senza indugio eventuali cambiamenti intervenuti nelle loro relazioni d’interesse. 4Il consiglio dell’INSAI informa sulle relazioni d’interesse dei suoi membri nel rapporto annuale. 1 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell’INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835). |