Art. 70 Campo d’attività
1Gli assicuratori devono almeno concedere agli assicurati d’obbligo e a titolo facoltativo la protezione assicurativa prevista dalla presente legge. 2Le casse malati possono praticare l’assicurazione per la cura medica, ivi compresi i danni materiali, le spese di viaggio, di trasporto e di salvataggio, come pure l’assicurazione per l’indennità giornaliera. Esse devono accordarsi, con l’assicuratore tenuto alle altre prestazioni, in merito alla reciproca cooperazione.1 3Gli assicuratori di cui all’articolo 68 possono delegare la liquidazione degli infortuni all’INSAI o a un terzo. Il trasferimento deve essere approvato dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari per gli assicuratori di cui all’articolo 68 capoverso 1 lettera a e dall’Ufficio federale della sanità pubblica per gli assicuratori di cui all’articolo 68 capoverso 1 lettera c.2 1 Vedi anche l’art. 2 dell’O del 20 set. 1982 concernente l’entrata in vigore e l’attuazione della LF sull’assicurazione contro gli infortuni (RU 1982 1724). |