Art. 76 Cambiamento d’assicuratore
1Alla fine di ogni quinquennio, il Consiglio federale esamina di moto proprio, o previa comune richiesta delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori e sentiti gli assicuratori fino allora competenti, se sia opportuno modificare l’attribuzione di determinate categorie di aziende o professionali all’INSAI o agli altri assicuratori ai sensi dell’articolo 68. 2La nuova attribuzione ha effetto al più presto due anni dopo l’entrata in vigore della relativa ordinanza del Consiglio federale o della modifica legislativa. |