Art. 82a Lavori che comportano pericoli particolari
1Il Consiglio federale può subordinare lavori che comportano pericoli particolari a un attestato di formazione, a condizione che i partner sociali presentino una domanda in questo senso. 2Il Consiglio federale disciplina la formazione e il riconoscimento dei corsi di formazione previa consultazione della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (commissione di coordinamento). 1 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). |