Art. 87a Contributi delle aziende estere
1Le aziende estere i cui lavoratori non soggiacciono all’assicurazione obbligatoria secondo la presente legge devono versare i contributi per la prevenzione degli infortuni. 2I contributi devono equivalere ai premi supplementari previsti dall’articolo 87 per aziende comparabili. 3Il Consiglio federale disciplina la procedura di riscossione. 1 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). |