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Art. 1a Assicurati 9
1 Sono assicurati d’obbligo ai sensi della presente legge:
2Il Consiglio federale può estendere l’assicurazione obbligatoria alle persone vincolate da rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro. Esso può esentare dall’obbligo segnatamente i familiari collaboranti nell’impresa, i dipendenti irregolari e le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 200714 sullo Stato ospite.15 9 Originario: art. 1. 10 RS 837.0 11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20164375; FF 2008 4703, 2014 6835). 12 Introdotta dall’all. n. 5 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021705; FF 20172191). 13 RS 831.20 14 RS 192.12 15 Nuovo testo giusta l’all. n. II 12 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 20076637; FF 20067359). |
