Art. 103 Assicurazione militare 247
1 Se un assicurato ha diritto a prestazioni dell’assicurazione militare e dell’assicurazione contro gli infortuni, ogni assicuratore versa le rendite, l’indennità per menomazione dell’integrità e l’assegno per grandi invalidi, nonché – in deroga all’articolo 65 lettera a LPGA248 – le spese funerarie in proporzione alla parte a suo carico rispetto all’intero danno. Tutte le altre prestazioni sono assunte esclusivamente dall’assicuratore tenuto direttamente a prestazioni secondo la legislazione applicabile. 2 Il Consiglio federale può prevedere deroghe ed emanare disposizioni speciali sull’obbligo di fornire prestazioni in caso di ricadute, di lesioni degli organi geminati e di pneumoconiosi. Esso può disciplinare il coordinamento dell’indennità giornaliera. 247 Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896). |