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Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
del 20 marzo 1981 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 11Mezzi ausiliari
1 L’assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari atti a compensare un pregiudizio fisico o funzionale. Il Consiglio federale ne compila l’elenco.
2 I mezzi ausiliari devono essere semplici ed adeguati. Sono dati in proprietà o in prestito.