Art. 112261
1 È punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere, per quanto non si tratti di un reato più grave secondo un’altra legge, chiunque intenzionalmente:
2 È punito con la multa, per quanto non si tratti di un reato più grave secondo un’altra legge, chiunque, in qualità di datore di lavoro o di lavoratore, contravviene per negligenza alle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali mettendo altri seriamente in pericolo. 3 È punito con la multa chiunque intenzionalmente:
4 Se l’autore ha agito per negligenza nei casi del capoverso 3, la pena è la multa sino a 5000 franchi. 261 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20164375; FF 2008 4703, 2014 6835). |