1 È punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere, per quanto non si tratti di un reato più grave secondo un’altra legge, chiunque intenzionalmente:
a.
mediante indicazioni false o incomplete, oppure altrimenti, si sottrae in tutto o in parte all’obbligo assicurativo o di pagare i premi;
b.
in qualità di datore di lavoro, sottrae allo scopo cui sono destinati i premi dedotti dal salario del lavoratore;
c.
in qualità di organo esecutivo, viola i suoi obblighi, segnatamente quello del segreto, o abusa della sua funzione a detrimento altrui, a suo profitto o a profitto indebito di un terzo;
d.
in qualità di datore di lavoro o di lavoratore, contravviene alle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali mettendo altri seriamente in pericolo.
2 È punito con la multa, per quanto non si tratti di un reato più grave secondo un’altra legge, chiunque, in qualità di datore di lavoro o di lavoratore, contravviene per negligenza alle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali mettendo altri seriamente in pericolo.
3 È punito con la multa chiunque intenzionalmente:
a.
dà informazioni inesatte o rifiuta di darle violando l’obbligo d’informare;
b.
non compila o compila in modo inveritiero i moduli prescritti;
c.
contravviene, in qualità di lavoratore, alle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali senza mettere altri in pericolo.
4 Se l’autore ha agito per negligenza nei casi del capoverso 3, la pena è la multa sino a 5000 franchi.
261 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20164375; FF 2008 4703, 2014 6835).