Art. 119 Contratti d’assicurazione
I contratti in materia d’assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori decadono, per quanto riguarda i rischi coperti dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, all’entrata in vigore della presente legge. I premi pagati anticipatamente oltre tale data devono essere restituiti. Sono riservati i diritti relativi a infortuni occorsi prima. |