1 Ha diritto all’indennità giornaliera l’assicurato totalmente o parzialmente incapace al lavoro (art. 6 LPGA34) in seguito a infortunio.35
2 Il diritto all’indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell’infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l’assegnazione di una rendita o con la morte dell’assicurato.
3 L’indennità giornaliera dell’assicurazione contro gli infortuni non è concessa finché sussiste il diritto all’indennità giornaliera dell’assicurazione per l’invalidità oppure all’indennità di maternità, di paternità, di assistenza o di adozione ai sensi della legge del 25 settembre 195236 sulle indennità di perdita di guadagno.37
4 L’indennità giornaliera è versata ai disoccupati senza computare periodi di attesa (art. 18 cpv. 1 LADI38) o giorni di sospensione (art. 30 LADI).39
5 Gli assicurati di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c cui è versata una rendita secondo l’articolo 22bis capoverso 5 LAI40 in combinato disposto con l’articolo 28 LAI non hanno diritto all’indennità giornaliera.41
34 RS 830.1
35 Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896).
36 RS 834.1
37 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 468; FF 2019 5841, 6005).
38 RS 837.0
39 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20164375; FF 2008 4703, 2014 6835).
40 RS 831.20
41 Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021705; FF 20172191).