Legge federale
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Art. 17 Ammontare
1 In caso d’incapacità lavorativa totale (art. 6 LPGA42), l’indennità giornaliera è pari all’80 per cento del guadagno assicurato.43 Essa è ridotta in proporzione in caso di incapacità lavorativa parziale. 2 L’indennità giornaliera per i disoccupati corrisponde all’indennità netta dell’assicurazione contro la disoccupazione secondo gli articoli 22 e 22a LADI44, calcolata per giorno civile.45 3 ...46 4 L’indennità giornaliera per gli assicurati di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c corrisponde all’indennità giornaliera netta dell’assicurazione per l’invalidità.47 43 Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896). 45 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20164375; FF 2008 4703, 2014 6835). 46 Abrogato dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 20164375; FF 2008 4703, 2014 6835). 47 Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021705; FF 20172191). |