1 In caso d’invalidità totale, l’ammontare della rendita è pari all’80 per cento del guadagno assicurato; esso è ridotto in proporzione in caso di invalidità parziale.
2 All’assicurato che ha diritto a una rendita AI o a una rendita dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) è assegnata una rendita complementare; questa corrisponde, in deroga all’articolo 69 LPGA53, alla differenza tra il 90 per cento del guadagno assicurato e la rendita AI o AVS, ma al massimo all’importo previsto per l’invalidità totale o parziale.54 La rendita complementare è fissata quando dette rendite concorrono per la prima volta e adeguata solo in caso di eventuale modifica delle parti di rendita AI o AVS destinate ai familiari.
2bis Il capoverso 2 si applica anche se l’assicurato ha diritto a una rendita equivalente di un’assicurazione sociale estera.55
2ter In deroga all’articolo 69 LPGA, al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento che dà diritto alla rendita, la rendita d’invalidità secondo il capoverso 1 e la rendita complementare secondo il capoverso 2, incluse le indennità di rincaro, sono ridotte come segue per ogni anno intero compreso fra il giorno in cui l’assicurato ha compiuto 45 anni e il giorno dell’infortunio:
- a.
- per un grado d’invalidità almeno del 40 per cento, di 2 punti percentuali, ma al massimo del 40 per cento;
- b.
- per un grado d’invalidità inferiore al 40 per cento, di 1 punto percentuale, ma al massimo del 20 per cento.56
2quater Per le conseguenze di ricadute e postumi tardivi le riduzioni sono disciplinate ai sensi del capoverso 2ter anche se l’infortunio si è verificato prima del compimento dei 45 anni, a condizione che l’incapacità lavorativa provocata dalla ricaduta o dai postumi tardivi sia sopraggiunta dopo il compimento dei 60 anni.57
3 Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate, segnatamente circa il calcolo delle rendite complementari in casi speciali.
53 RS 830.1
54 Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896).
55 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20164375; FF 2008 4703, 2014 6835).
56 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20164375; FF 2008 4703, 2014 6835). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
57 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20164375; FF 2008 4703, 2014 6835).