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Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
del 20 marzo 1981 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 4Facoltà di assicurarsi
1 Possono assicurarsi a titolo facoltativo le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente domiciliate in Svizzera, come pure i loro familiari collaboranti nell’impresa e non assicurati d’obbligo.
2 Sono esclusi dall’assicurazione facoltativa i datori di lavoro senza attività lucrativa che occupano solo personale domestico.