Art. 60a Numero AVS 120121
Per adempiere i loro compiti legali, l’INSAI e gli assicuratori registrati secondo l’articolo 68 capoverso 2, nonché altri partecipanti all’esecuzione della presente legge, sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero AVS conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1946122 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. 120 Introdotto dall’all. n. 12 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471). 121 Nuova espr. giusta l’all. n. 32 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758; FF 2019 6043). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU. |