Art. 67a Attività accessorie 153
1 Oltre alle attività che è tenuto a svolgere per legge, l’INSAI può:
2 Le attività accessorie devono essere:
3 Le attività accessorie sono esercitate da centri di prestazioni interni all’INSAI oppure da società anonime ai sensi del CO154 nelle quali l’INSAI detiene la maggioranza del capitale e dei voti. 4 Se le attività accessorie sono esercitate da centri di prestazioni, l’INSAI tiene per ogni centro un conto separato. Le eccedenze o le perdite sono accreditate o addebitate a una riserva apposita dell’INSAI. 153 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell’INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835). |