Art. 68 Categorie e iscrizione nel registro
1 Le persone, la cui assicurazione esula dalla competenza dell’INSAI, devono, a norma della presente legge, essere assicurate contro gli infortuni da:
2 Gli assicuratori che intendono partecipare alla gestione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni devono iscriversi in un registro tenuto dall’Ufficio federale della sanità pubblica160. Questo registro è pubblico.161 155 Nuvo testo giusta l’all. n. II 5 della LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 20055269; FF 20033233). Vedi anche la disp. trans. della mod. del 25 set. 2015 alla fine del presente testo. 157 Vedi anche la disp. trans. della mod. del 25 set. 2015 alla fine del presente testo. 158Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 18 giu. 2021 (Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 1a), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 837; 2022 808; FF 2019 4981). 160 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 161Vedi anche l’art. 2 dell’O del 20 set. 1982 concernente l’entrata in vigore e l’attuazione della LF sull’assicurazione contro gli infortuni (RU 1982 1724). |