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Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
del 20 marzo 1981 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 7Infortuni professionali
1 Sono infortuni professionali quelli (art. 4 LPGA22) di cui è vittima l’assicurato:23
a.
nell’eseguire lavori per ordine del datore di lavoro o nell’interesse di quest’ultimo;
b.
durante le pause, come pure prima o dopo il lavoro se autorizzato a rimanere sul luogo di lavoro o entro la zona di pericolo inerente alla sua attività professionale.
2 Sono pure infortuni professionali quelli di cui sono vittima gli occupati a tempo parziale, la cui durata di lavoro è inferiore al minimo previsto dal Consiglio federale, e occorsi sul tragitto per recarsi al lavoro o sulla via di ritorno.
3 Il Consiglio federale può definire altrimenti l’infortunio professionale per settori dell’economia con particolari forme di gestione, segnatamente l’agricoltura ed il piccolo artigianato.