Art. 70 Campo d’attività
1 Gli assicuratori devono almeno concedere agli assicurati d’obbligo e a titolo facoltativo la protezione assicurativa prevista dalla presente legge. 2 Le casse malati possono praticare l’assicurazione per la cura medica, ivi compresi i danni materiali, le spese di viaggio, di trasporto e di salvataggio, come pure l’assicurazione per l’indennità giornaliera. Esse devono accordarsi, con l’assicuratore tenuto alle altre prestazioni, in merito alla reciproca cooperazione.162 3 Gli assicuratori di cui all’articolo 68 possono delegare la liquidazione degli infortuni all’INSAI o a un terzo. Il trasferimento deve essere approvato dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari per gli assicuratori di cui all’articolo 68 capoverso 1 lettera a e dall’Ufficio federale della sanità pubblica per gli assicuratori di cui all’articolo 68 capoverso 1 lettera c.163 162Vedi anche l’art. 2 dell’O del 20 set. 1982 concernente l’entrata in vigore e l’attuazione della LF sull’assicurazione contro gli infortuni (RU 1982 1724). 163 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell’INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835). |