Art. 72 Istituzione
1 Gli assicuratori ai sensi dell’articolo 68 istituiscono in forma di fondazione la cassa suppletiva. Il consiglio di fondazione è composto pariteticamente di rappresentanti degli assicuratori e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. L’atto di fondazione ed i regolamenti vanno approvati dal Consiglio federale. 2 Questi assicuratori devono versare alla cassa suppletiva una parte dei premi dell’assicurazione contro gli infortuni. Questa parte è calcolata in modo che detta cassa possa finanziare tutte le spese non coperte da introiti diretti e costituire adeguate riserve per le prestazioni di lunga durata. 3 Se gli assicuratori non istituiscono la cassa suppletiva, il Consiglio federale provvede in merito. Esso emana le dovute prescrizioni se gli assicuratori non possono intendersi in merito alla gestione della stessa.166 166Vedi anche l’art. 4 dell’O del 20 set. 1982 (RU 1982 1724). |