Art. 73 Campo d’attività
1 La cassa suppletiva versa le prestazioni assicurative legali ai lavoratori infortunati, la cui assicurazione esula dalle competenze dell’INSAI, e non assicurati dal datore di lavoro. Essa riscuote i premi sostitutivi dal datore di lavoro negligente (art. 95). Essa sopporta inoltre le spese delle prestazioni legali degli assicuratori ai sensi dell’articolo 68, divenuti insolvibili. 2 La cassa suppletiva attribuisce a un assicuratore i datori di lavoro che, nonostante diffida, non hanno assicurato i loro dipendenti o che non hanno trovato un assicuratore.167 2bis Il capoverso 2 non è applicabile ai datori di lavoro che occupano esclusivamente lavoratori con reddito di poca entità secondo l’articolo 14 capoverso 5 della legge federale del 20 dicembre 1946168 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.169 2ter La cassa suppletiva adempie i compiti di cui agli articoli 78 e 90 capoverso 4.170 3 Il Consiglio federale può pure conferire alla cassa suppletiva compiti non rientranti nell’ambito d’attività degli altri assicuratori. 167 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20164375; FF 2008 4703, 2014 6835). 169 Introdotto dall’all. n. 7 della L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007359; FF 20023243). 170 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20164375; FF 2008 4703, 2014 6835). |