Art. 78a Contestazioni 174
L’Ufficio federale della sanità pubblica decide in merito alle contestazioni pecuniarie tra assicuratori. 174Introdotto dall’all. n. 21 dell’O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 901). |