Art. 85 Competenza e coordinamento
1 Gli organi esecutivi della LL180 e l’INSAI applicano le disposizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali.181 Il Consiglio federale regola la competenza e la collaborazione degli organi esecutivi. Esso tiene conto delle singole possibilità materiali e tecniche e delle singole disponibilità di personale. 2 Il Consiglio federale nomina la commissione di coordinamento, composta dei seguenti membri:
2bis Il Consiglio federale nomina un rappresentante dell’INSAI alla presidenza.183 3 La commissione di coordinamento delimita i singoli campi d’esecuzione, per quanto il Consiglio federale non abbia disposto in merito; essa provvede all’applicazione uniforme delle prescrizioni preventive nelle aziende. Può inoltre proporre al Consiglio federale di emanare tali prescrizioni e autorizzare l’INSAI a stipulare con organizzazioni qualificate contratti inerenti a determinati compiti esecutivi nel campo della prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali. 4 Le decisioni della commissione di coordinamento vincolano gli assicuratori e gli organi d’esecuzione della legge del 13 marzo 1964 sul lavoro. 5 La vigilanza sull’attività della commissione di coordinamento spetta al Consiglio federale (art. 76 LPGA184).185 181 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20164375; FF 2008 4703, 2014 6835). 182 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20164375; FF 2008 4703, 2014 6835). 183 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20164375; FF 2008 4703, 2014 6835). 185 Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896). |