Art. 90a Finanziamento delle indennità di rincaro da parte degli assicuratori di cui all’articolo 68 capoverso 1 lettera a e della cassa suppletiva 196
1 Gli assicuratori di cui all’articolo 68 capoverso 1 lettera a e la cassa suppletiva costituiscono un’associazione secondo le disposizioni del Codice civile197 per garantire il finanziamento a lungo termine delle indennità di rincaro (art. 34) per l’assicurazione infortuni professionali e non professionali. L’adesione all’associazione è obbligatoria per tutti gli assicuratori autorizzati ai sensi dell’articolo 68 capoverso 1 lettera a e per la cassa suppletiva. 2 I membri dell’associazione sono obbligati a costituire dotazioni supplementari distinte al fine di finanziare le indennità di rincaro. 3 Le dotazioni supplementari distinte sono finanziate da:
4 L’associazione fissa mediante decisione per tutti i membri quote unitarie degli interessi maturati sulle dotazioni supplementari nonché premi supplementari unitari per indennità di rincaro non coperte ai sensi dell’articolo 92 capoverso 1. I premi supplementari sono prelevati nel caso in cui le eccedenze positive di interessi, le quote supplementari di interessi e gli utili da interessi sulle dotazioni distinte non siano sufficienti a garantire il finanziamento delle indennità di rincaro capitalizzate concesse. 5 Se alla fine di un anno contabile il saldo delle dotazioni distinte di uno o più membri è negativo, l’associazione fissa i necessari pagamenti compensativi tra i membri. In questo caso i membri con un saldo positivo devono corrispondere i pagamenti compensativi secondo le modalità disciplinate negli statuti dell’associazione e nel regolamento amministrativo. 6 I dettagli sono disciplinati negli statuti e nel regolamento amministrativo dell’associazione. Gli statuti e il regolamento amministrativo necessitano dell’approvazione del Consiglio federale. 7 In caso di mancata costituzione dell’associazione, il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni. 196 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20164375; FF 2008 4703, 2014 6835). Vedi anche la disp. trans. della mod. del 25 set. 2015 alla fine del presente testo. |