Art. 95 Premi sostitutivi
1 Per la durata dell’omissione, ma al massimo per cinque anni, il datore di lavoro che non ha assicurato i suoi lavoratori, non ha notificato all’INSAI l’apertura dell’azienda oppure si è sottratto altrimenti all’obbligo di pagare i premi, è tenuto a versare all’INSAI o alla cassa suppletiva un premio sostitutivo pari alla somma di quelli dovuti. L’importo del premio sostitutivo è raddoppiato qualora il datore di lavoro si sia ingiustificatamente sottratto all’obbligo assicurativo o a quello di pagare i premi. In caso di recidiva, l’importo del premio sostitutivo può essere pari a tre fino a dieci volte quello dei premi dovuti. Se il premio sostitutivo è pari alla somma di quelli dovuti, sono riscossi anche interessi moratori. Il datore di lavoro non può dedurre questo premio dal salario. 1bis Il datore di lavoro che occupa esclusivamente lavoratori con reddito di poca entità secondo l’articolo 14 capoverso 5 della legge federale del 20 dicembre 1946211 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti deve i premi sostitutivi soltanto in caso di infortuni assicurati. Il capoverso 1, secondo e terzo periodo, non è applicabile.212 2 L’INSAI e la cassa suppletiva s’informano a vicenda sulle decisioni in materia. 212 Introdotto dall’all. n. 7 della L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (2007359; FF 20023243). |