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Art. 105a Esclusione dell’opposizione 259
Se vi è pericolo nel ritardo, l’organo decisionale può dare ordini in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali senza possibilità di opposizione ai sensi dell’articolo 52 LPGA260. È fatto salvo il ricorso previsto nell’articolo 109. 259 Introdotto dall’all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896). |